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Grottammare, proibiti i botti di Capodanno dal 31 dicembre al 1 gennaio

Per i trasgressori previste sanzioni fino a un massimo di 500 euro

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Petardi, botti di Capodanno

Premesso che è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi, tra cui quello compreso a cavallo tra la fine e l’inizio di un nuovo anno;

 

Considerato:

  • che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell’uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
  • che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti;
  • che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
  • che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dar luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o frequentati da bambini o in presenza di animali;
  • che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
  • che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più facilmente degli adulti l’osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;
  • che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;
  • che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

 

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano, anche ai sensi dell’articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

 

Considerato inoltre che i prodotti pirotecnici provocano un aumento delle polveri sottili presenti nell’aria;

 

Verificato, pertanto, che l’utilizzo di tali prodotti incide negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla salute degli animali domestici, oltre che sulla salubrità in genere dell’ambiente urbano;

 

Rilevato che:

  • nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l’impiego in ambito privato;
  • comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

 

Posto che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

 

Atteso che l’Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini e della sicurezza pubblica, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale garantendo che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

 

Visti:

  • il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;
  • il suddetto art. 57 che prevede: “ Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.”
  • gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) 674 (Getto pericoloso di cose) 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale;

 

Viste:

  • la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
  • la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/200 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

 

Considerata la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;

 

Dato atto che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con nota trasmessa via PEC;

 

DISPONE

 

ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione nonché per garantire la sicurezza urbana, la protezione del patrimonio pubblico e degli animali

 

IL DIVIETO

 

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, dello sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, dell’accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita – nei giorni 31 dicembre 2017 e 1 gennaio 2018;

 

AVVERTE CHE

 

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

 

Ai sensi dell’art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma;

 

INFORMA CHE

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale – TAR MARCHE – nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune (D. Lgs. 104/2010 e ss. mm. ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni);

 

DISPONE

 

  • che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio ed inserimento sul sito internet del Comune di Grottammare;
  • che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’URP/Ufficio Stampa comunale per darne adeguata pubblicità ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;

 

DEMANDA

 

Alla Polizia Municipale di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

 

 

Il Vice Sindaco

Alessandro Rocchi

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