AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Ascoli Piceno, vietata la vendita e il consumo in pubblico di alcolici nel week-end

L'ordinanza sarà attiva da sabato 27 febbraio a lunedì 29 marzo nella fascia oraria 18.00 - 6.00

545 Letture
commenti
cocktail, alcol, bottiglie di alcolici, bar, somministrazione di bevande alcoliche

L’Amministrazione Comunale informa che, con ordinanza n.102 del 25/02/2021, a decorrere da sabato 27 febbraio 2021 fino alle ore 6.00 di lunedì 29 marzo 2021, è vietata a qualsiasi attività (commerciale, artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, ivi compresi negozi automatici aperti 24h) la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle ore 18.00 del sabato alle ore 6.00 della domenica successiva e dalle ore 18.00 della domenica alle ore 6.00 del lunedì successivo. Resta salva la possibilità di consegna a domicilio. È altresì vietato il consumo su suolo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 18.00 del sabato alle ore 6,00 della domenica successiva e dalle ore 18.00 della domenica alle ore 6.00 del lunedì successivo.

«La situazione che stiamo vivendo ci pone dinanzi alla necessità di contemperare la tutela della salute pubblica con l’attività economica degli esercizi commerciali» ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti. «Purtroppo abbiamo constatato che, specialmente nel fine settimana, a seguito di assunzione di bevande alcoliche, gruppi di persone non rispettano le disposizioni emanate per contenere l’emergenza sanitaria in corso, con assembramenti e comportamenti che rischiano di vanificare i tanti sforzi fatti dall’inizio della pandemia. Per questo motivo abbiamo deciso di emettere tale ordinanza. Colgo l’occasione per invitare ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto delle regole e di tutte le misure di sicurezza: l’emergenza non è ancora terminata, non possiamo permetterci di abbassare la guardia proprio ora».

Le violazioni saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!