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Carnevale ad Ascoli Piceno, due le ordinanze

Vietate bombolette spray, la somministrazione di alcolici in bottiglie di vetro e lattine e molto altro

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Carnevale di Ascoli Piceno

In occasione dei prossimi festeggiamenti del Carnevale, che avranno luogo dal 4 febbraio 2016 (giovedì grasso) al 9 febbraio 2016 (martedì grasso) l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, organizza, come da tradizione, una serie di iniziative che si svolgeranno nel centro storico della città di Ascoli Piceno.

Considerato che tali iniziative richiameranno, presumibilmente, l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e turisti in tutto il centro storico e dato atto, in generale, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, nonché di tutela della pubblica igiene e del decoro urbano, sono state emesse due ordinanze sindacali.

In particolare, con la prima ordinanza, in vigore da sabato 30 gennaio 2016 a martedì 9 febbraio 2016:
– si vieta l’utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di bombolette spray e di qualunque oggetto o materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi  pirici etc.);
– si consente la sola vendita di coriandoli confezionati, a norma di legge, in sacchetti di plastica o di altro materiale, debitamente sigillati;
– si vieta, in via assoluta, di raccogliere e lanciare i coriandoli cartacei già usati;

Con la seconda ordinanza, in vigore dalle ore 8 di giovedì 4 febbraio alle 24 di martedì 9 febbraio 2016 e limitatamente nell’area del centro storico come individuata dal vigente Piano Regolatore Generale, si dispone:
– l’assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono  essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo per l’esercente di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione  e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Le violazioni di tali disposizioni comportano la sanzione da Euro 50,00 a 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale (Euro  100,00);
– l’assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Le violazioni di tali disposizioni comportano l’applicazione della sanzione da Euro 25,00 a 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a Euro 50,00.

I contravventori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti alle cui esecuzione sono incaricati gli agenti della Polizia Municipale.

Comune di Ascoli Piceno
Pubblicato Venerdì 29 gennaio, 2016 
alle ore 9:57
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